A scanso di equivoci, la revoca di una misura cautelare che si sostanzia in una limitazione della libertà personale tipo:
– Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.)
– Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.)
– Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.)
– Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona – offesa (art. 282-ter c.p.p.)
– Divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)
– Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.)
– Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.)
– Custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.)
non estingue l’impianto accusatorio né il procedimento. Tutto rimane in piedi.
Solo su un’eventuale pronuncia di merito (archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio, sentenza di non luogo a procedere, decreto che dispone il giudizio, sentenza di assoluzione o di condanna) potranno essere effettuate considerazioni più approfondite.
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