COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 107, 2° comma
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
Ogni cittadino, poi, può pensare e disquisire come meglio ritiene opportuno.
Senza, però, annullare la Costituzione, o sostituirsi ad essa, né rispettarla un giorno sì e un giorno no, a seconda delle proprie convenienze.