SGF – AMMINISTRAZIONE COMUNALE: valutare una richiesta formale di DIMISSIONI nei confronti del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

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CONSIDERATE la grave esplosione della pandemia COVID-19, la preoccupazione e l’ansia, insieme ai decessi che si stanno verificando nella collettività sangiovannese a causa di essa;

CONSIDERATI la confusione nella diffusione dei dati, la mancata adeguata informazione e il mancato bollettino quotidiano dei dati covid in quanto tutto sfuggito di mano da più settimane;

CONSIDERATI la mancanza di azioni e provvedimenti adeguati per poter fronteggiare tale pandemia e aiutare la popolazione sangiovannese;

CONSIDERATA la grave situazione generale attuale della sanità e dell’Ospedale sangiovannesi;

CONSIDERATA, SOPRATTUTTO, la MANCATA CONVOCAZIONE URGENTE del Consiglio Comunale, più volte richiesta formalmente da parte di diversi consiglieri d’opposizione da quasi oltre una settimana, per poter discutere sul da farsi e poter fronteggiare, con un minimo di programmazione per le prossime settimane, la diffusione e il contagio di COVID-19,

CHIEDIAMO, per le suddette considerazioni,

all’opposizione in seno al Consiglio Comunale, di poter valutare una richiesta formale di DIMISSIONI nei confronti del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, nonché, allo stesso tempo, dirigente primario ASP locale.

NON SOLO!

CHIEDIAMO, sempre all’opposizione in seno al Consiglio Comunale, di valutare, IN BASE ALLA SOTTOSTANTE NORMATIVA VIGENTE, situazioni di inconferibilità e incompatibilità tra la carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e ruolo PRIMARIO di DIRIGENTE ASP LOCALE.

CHIEDIAMO di valutare anche eventuali situazioni di conflitto di interessi dei rapporti politici-istituzionali tra SINDACO e primario (DIRIGENTE ASP e PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, ruoli ed uffici pubblici “incompatibili?” affidati ad un’unica persona), ed eventualmente chiedere anche le dimissioni del SINDACO.

IN POCHE PAROLE,

in base al seguente Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, Art. 12, comma 4b, (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico),
nonché in base alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 Art 1, commi 49 e 50 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione),

l’incarico di Presidente del Consiglio nel nostro Comune è compatibile con il lavoro e l’attività pubblica che egli svolge a tutela della sanità pubblica e del diritto alla salute dei cittadini?

Può il Presidente del Consiglio, il dirigente ASP locale, unica persona, colloquiare di materie sanitarie che interessano la salute della collettività, senza interpellare i consiglieri d’opposizione rappresentanti della cittadinanza tutta, solo con il SINDACO?

Può un SINDACO interfacciarsi solo con il dirigente ASP locale, e, contemporaneamente, anche presidente del Consiglio Comunale, per decidere cosa fare, come informare e quali provvedimenti attuare per tutelare la salute della gente senza interpellare l’intero Consiglio Comunale?

Meetup San Giovanni in Fiore in MoVimento

NORMATIVA VIGENTE

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

– Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Comma 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico.

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)
Comma 49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Comma 50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell’incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l’esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

SGF – AMMINISTRAZIONE COMUNALE: valutare una richiesta formale di DIMISSIONI nei confronti del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.ultima modifica: 2020-12-02T17:16:59+01:00da pietrogiovanni1
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