San Giovanni in Fiore – Le tasse TASI e TARI.

Per domani lunedì 29 settembre 2014 è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in seconda convocazione per mercoledì 1° ottobre,  per discutere l’approvazione delle aliquote TASI e TARI.

Ma cosa sono  la TASI e la TARI?  Forse non tutti conoscono questi acronimi. Allora abbiamo deciso, qui di seguito, senza pretendere di essere esaurienti al massimo, di darne una spiegazione.

Cos’è la TASI?

Tasi è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dallalegge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.

La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l’affittuario. La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi.

Chi paga la Tasi?

La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Esentati dalla Tasi

Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato,nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

In pratica sono escluse dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agli Enti Locali,ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali,i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,previdenziali ecc… Relativamente quest’ultima fattispecie, la norma precisa che l’esenzione spetta limitatamente alle parti dell’immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall’art. 91-bis del dl 1/2012.

Esclusione dalla TASI

Sono escluse dalla Tasi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (quindi ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli e sui Terreni Incolti).

Tempi e modalità pagamento TASI

Secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI e’ effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno. E’ consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e’ eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Per il primo anno di applicazione della TASI (il 2014): Nei Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio 2014 l’acconto si paga entro il 16 giugno.

Proroga pagamento TASI a settembre per i Comuni in ritardo con la delibera, Comunicato del MEF: ”Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre

Proroga ad ottobre 2014: Il cosiddetto decreto-ponte ha ufficialmente prorogato il pagamento della prima rata Tasi al 16 ottobre in quei Comuni dove non sono state deliberate le aliquote entro il 23 maggio: questa data però riguarda solo i Comuni che delibereranno entro il 10 settembre. Per chi ritarderà ulteriormente, invece, si profila il versamento al 16 dicembre con aliquota base all’1 per mille.

Il versamento deve essere effettuato solo con F24 e bollettino postale centralizzato. Non è possibile pagare la TASI attraverso i sistemi elettronici offerti da banche e poste.

Invece cos’è la TARI?

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.Relativamente all’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari i scritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Redazionale

San Giovanni in Fiore – Le tasse TASI e TARI.ultima modifica: 2014-09-28T22:03:54+02:00da pietrogiovanni1
Reposta per primo quest’articolo