COSTITUZIONE ITALIANA

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COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 107, 2° comma

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

Ogni cittadino, poi, può pensare e disquisire come meglio ritiene opportuno.

Senza, però, annullare la Costituzione, o sostituirsi ad essa, né rispettarla un giorno sì e un giorno no, a seconda delle proprie convenienze.

COSTITUZIONE ITALIANAultima modifica: 2020-01-30T10:47:50+01:00da pietrogiovanni1
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