San Giovanni in Fiore – Le conseguenze in caso di dissesto finanziario del Comune.

418142_352573268107242_2069634953_n.jpgOrmai da mesi si vocifera che la massa debitoria del Comune, per effetto delle passate dissolute gestioni dell’Ente e del peso dei debiti, sia tale da non poter essere soddisfatta.

 

A norma di legge (art. 244 T.U.O.E.L. TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) si ha dissesto finanziario se l’Ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero se ha debiti cui non può far fronte con le procedure ordinarie.

 

Pare che entrambe queste condizioni si siano manifestate o stiano per manifestarsi nel Comune di San Giovanni min Fiore.

 

A prescindere dai tecnicismi in ordine alle condizioni che determinano il dissesto ed alle cause che avrebbero prodotto il manifestarsi di quelle condizioni, cause sulle quali i politici si scontreranno a lungo, è interessante capire, però, le conseguenze che un’eventuale dichiarazione del dissesto finanziario comporterebbe per i cittadini e la città anche perché si tratterebbe di conseguenze molto salate.

 

Vediamole.

 

Entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di dichiarazione del dissesto il Consiglio Comunale deve deliberare:

 

1.   L’adozione delle aliquote massime per tutti i tributi locali, con efficacia per tutto il periodo del risanamento.

 

2.  La misura massima per tutte le tariffe degli altri servizi produttivi.

 

Elevare al massimo compatibile con le disposizioni vigenti i canoni patrimoniali.

 

4.  Aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica, ad esempio).

 

L’aumento delle tariffe, delle imposte e delle tasse, tuttavia da solo, non può essere sufficiente al risanamento. Dall’entrata in vigore della legge Costituzionale n. 3 del 2001, infatti, non è più previsto che lo Stato possa concorrere al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale, conseguentemente, per raggiungere il risanamento tutte le risorse finanziarie devono essere reperite nell’ambito comunale.

Si dovrà, quindi, necessariamente mettere mano alla pianta organica del Comune, disponendo la mobilità per i dipendenti in soprannumero, provvedere a drastici tagli di spesa (e quindi di servizi), di inefficienze e diseconomie ed ad alienare beni patrimoniali.

Provvedimenti drastici dovranno essere adottati anche, se ve ne sono presenti, per le aziende speciali, di cui, allo stato è facile prevedere la svendita.

 

Novità molto interessanti sono state introdotte dal D. Lgs. 149 del settembre 2011: gli amministratori che siano riconosciuti responsabili dalla Corte dei Conti di danni cagionati con dolo o colpa grave nei 5 anni precedenti la dichiarazione di dissesto non avranno la possibilità di ricoprire incarichi di Assessore o revisore di Enti locali per i successivi 10 anni.

Insomma in caso di un comune dissestato, si prospetterebbero solo tempi duri per la popolazione.

La dichiarazione di dissesto finanziario rappresenterebbe senza dubbio un fallimento, ma a pagarne il prezzo sarebbe ancora una volta la cittadinanza.

L’ipotesi di bilancio da allegare alla delibera deve essere redatta sulla base di modelli ufficiali conformi alle disposizioni di legge e formulata in base:

1) alla previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa, quindi per l’imposta comunale sugli immobili, l’Ente deve obbligatoriamente deliberare l’aliquota massima e deve applicare e riscuotere con la massima speditezza i proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie, inoltre deve determinare in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla eliminazione dei servizi non indispensabili ed al contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza;

3) alle rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell’esposizione debitoria con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri soggetti esercenti attività creditizie;


4) alle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno per il trattamento economico del personale posto in disponibilità;


5) al contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall’Ente Locale nonché delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell’ente e sino al definitivo risanamento della gestione degli enti, organismi e aziende;


6)
per i servizi a domanda individuale l’Ente è tenuto ad approvare le tariffe che assicurino la copertura del 36% dei costi complessivi dei servizi con i soli proventi degli utenti; Contestualmente alla delibera dell’ipotesi di bilancio, l’ente deve deliberare ai livelli massimi di legge le tariffe relative a tutti i tributi (imposte, tasse, oneri di urbanizzazione e canoni o diritti), e ai canoni patrimoniali, con il conseguente recupero della base imponibile in presenza di fenomeni di evasione.

La manovra tariffaria relativa ai comuni dissestati non può limitarsi all’applicazione delle tariffe massime di legge, gli enti sono tenuti a trasmettere all’Ufficio Risanamento Enti Dissestati presso il Ministero dell’Interno, tutti i provvedimenti adottati al fine di accelerare i tempi per le riscossioni e per l’eliminazione dell’evasione.

L’Ente locale, inoltre, deve deliberare la rideterminazione della pianta organica qualora sia numericamente superiore alle unità spettanti sulla base del rapporto dipendenti/popolazione della fascia demografica di appartenenza secondo quanto previsto dalle norme. La mancata prioritaria rideterminazione della pianta organica può costituire pregiudizio ai fini dell’emissione del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio. La rideterminazione della pianta organica deve ispirarsi a criteri di funzionalità ed efficienza nell’erogazione dei servizi, assicurando prioritariamente quelli indispensabili.

Redazionale

San Giovanni in Fiore – Le conseguenze in caso di dissesto finanziario del Comune.ultima modifica: 2012-11-30T01:27:00+01:00da pietrogiovanni1
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