San Giovanni in Fiore – Il crack finanziario del Comune.

Grazie a questi partiti, ai loro uomini, seguaci, adepti, famigli e galoppini vari, ma soprattutto grazie alla loro trentennale, scellerata, allegra e disastrosa politica, San Giovanni in Fiore è un Comune fallito! Tutti sanno che è stato dichiarato il dissesto, ma forse non tutti sono consapevoli delle conseguenze del dissesto.  La colpa non è certo dei cittadini, ingannati, disinformati e presi in giro da una classe dirigente e da quella politica che più che gestire la cosa pubblica nell’interesse del bene comune, hanno pensato al  loro particulare.

Crediamo che anche qui a San Giovanni in Fiore, ormai, sia indispensabile il cambio di questa classe politica e dirigente.  Saranno necessarie, per il futuro, giunte capaci, competenti, preparate, con le mani libere, con il senso del rispetto delle regole, dei cittadini, della sanità, dell’ambiente nonché del patrimonio culturale ed architettonico.  Giunte capaci di tutelare e di progettare il futuro della nostra comunità, dove i sogni, soprattutto dei giovani, possano diventare realtà e non incubi.

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LE CONSEGUENZE DEL DISSESTO

Il crack di un ente produce una serie di effetti a catena, che in un certo senso paralizzano la vita stessa dell’ente,  soprattutto  in ambito economico-finanziario e sociale. Tempi duri anche per gli amministratori considerati colpevoli di aver causato il disastro. Con il dissesto si  pone fine alle gestioni economiche “dissennate” e si obbliga l’ente ad applicare i princìpi di buona amministrazione, al fine di non aggravare la posizione debitoria .

Conseguenze sul piano finanziario.

Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per  l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.

Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Il Comune che va in dissesto  non può  contrarre mutui. L’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base vengono innalzate nella misura massima consentita: la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni.

Per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.

Per i servizi a domanda individuale (ad esempio mense scolastiche, scuolabus, case di riposo ecc.), il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.

Conseguenze sul  piano politico.

Gli amministratori che la Corte dei Conti riconosce  responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile.

I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Conseguenze sul piano sociale.

Con il dissesto si hanno inevitabilmente risvolti economici e politici, ma purtroppo anche sociali, con il ridimensionamento della spesa per i costi del lavoro ed il collocamento in disponibilità del personale eccedente. L’ente locale dissestato è, infatti, obbligato a rideterminare  la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio e in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione (definiti in base al decreto emanato con cadenza triennale dal Ministero dell’Interno), fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. I dipendenti dichiarati in eccedenza sono collocati in disponibilità.

Pessime notizie anche per i precari.  La spesa per il personale a tempo determinato deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.

San Giovanni in Fiore – Il crack finanziario del Comune.ultima modifica: 2014-05-13T23:48:36+02:00da pietrogiovanni1
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