GOVERNO – Artt. 92 e 94 della Costituzione Italiana.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri e, SU PROPOSTA
DI QUESTO, i Ministri.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera ACCORDA O REVOCA la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.