GOVERNO

GOVERNO – Artt. 92 e 94 della Costituzione Italiana.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri e, SU PROPOSTA
DI QUESTO, i Ministri.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera ACCORDA O REVOCA la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.

33532956_2030565820307970_3585607151613116416_n[1]

GOVERNOultima modifica: 2018-05-26T01:23:19+02:00da pietrogiovanni1
Reposta per primo quest’articolo