SGF – ACQUA: altro che qualcuno “GIOCA” sporco, qua è proprio l’acqua che è “SPORCA”!

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Di MEETUP SGF IN MOVIMENTO

Da qualche settimana l’erogazione dell’acqua è stata, e continua ad essere, sospesa per più volte durante le 24H della giornata.

Questo tipo di operazioni, è risputo, provoca rigurgiti in tutta la rete idrica muovendo ogni tipo di sporcizie in essa contenute.

È stato tutto previsto e predisposte le dovute misure prima di queste operazioni?

Chi di competenza ha informato l’Amministrazione di quello che poteva succedere?

Esistono conflitti di interesse politico-amministrativo tra le competenti autorità sanitarie locali e l’Amministrazione?

I cittadini nei vari rioni e quartieri del paese, sono stati tutti informati in tempo utile per tali rischi?

ECCO! CHI DI COMPETENZA: Consiglieri Comunali di maggioranza, assessori competenti , Sindaco e autorità sanitarie locali, hanno segnalato e fatto il loro dovere in tempo utile per salvaguardare la salute pubblica?

ACCERTARE TUTTO QUESTO!

MEETUP SGF IN MOVIMENTO

Qui di seguito, per chi non la conoscesse, la relativa normativa sula potabilità dell’acqua pubblica:

Il Dlgs 31/2001 stabilisce che i programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono:
• verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
• mettere a disposizione le informazioni sulla qualità dell’acqua al fine di dimostrare che i parametri microbiologici (escherichia coli, enterococchi eccetera) e chimici (arsenico, mercurio eccetera) siano stati rispettati;
• individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.
Fermo restando che nel caso in cui le acque non corrispondano ai parametri microbiologici e chimici prescritti, l’autorità sanitaria competente ha l’obbligo di comunicare al gestore l’avvenuto superamento e di proporre al sindaco l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, «tenuto conto dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un’interruzione dell’approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate» (articolo 10).
È competenza del sindaco il potere/dovere di adottare misure contingibili e urgenti volte a eliminare il rischio del superamento dei parametri sopra indicati (Cassazione, sentenza n. 12147/2019). Nella fattispecie il Supremo Collegio ha ritenuto responsabile del reato di rifiuto di
atti d’ufficio (articolo 328, primo comma, del codice penale), e non dell’illecito amministrativo previsto dall’articolo 19 del Dlgs 31/2001, la condotta inerte di un sindaco che, a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la salute pubblica in relazione all’assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell’acqua, aveva omesso di ordinare la sospensione della distribuzione dell’acqua, nonostante le ripetute segnalazioni pervenutegli dall’autorità sanitaria.
SGF – ACQUA: altro che qualcuno “GIOCA” sporco, qua è proprio l’acqua che è “SPORCA”!ultima modifica: 2021-08-18T18:25:50+02:00da pietrogiovanni1
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